Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Data di ultimo aggiornamento: 12/06/2026
Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
1. Dichiarazione sostitutiva dell'interessato (Autocertificazione)
Per un'IPAB che opera in ambito assistenziale e di gestione patrimoniale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) non sono solo una possibilità, ma la regola per snellire l'istruttoria condotta dagli Uffici Amministrativi.
Gli interessati possono sostituire la produzione di certificati (es. residenza, stato di famiglia, godimento di diritti civili) con dichiarazioni sostitutive nei seguenti casi:
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Accesso a bandi o contributi: Per attestare il possesso dei requisiti soggettivi (ISEE, composizione nucleo familiare, assenza di carichi pendenti).
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Procedimenti contrattuali: Per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale in caso di partecipazione a gare per la fornitura di beni o servizi all'Ente.
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Gestione del Patrimonio: In caso di istanze relative a locazioni o concessioni, l'autocertificazione sostituisce i certificati catastali o di altra natura che l'ente può acquisire d'ufficio o che l'utente può dichiarare sotto la propria responsabilità.
Nota bene: L'ufficio, sotto la responsabilità del Segretario o dell'addetto al protocollo (responsabili del procedimento), ha l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 445/2000).
2. Silenzio-Assenso nei procedimenti dell'ETAB
Per l'ETAB, l'applicazione del silenzio-assenso (art. 20 L. 241/90) è soggetta a limiti rigorosi dovuti alla sua natura di ente pubblico di assistenza e alla natura dei beni gestiti (spesso vincolati).
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Esclusioni: Il silenzio-assenso non si applica a procedimenti che riguardano il patrimonio monumentale (Tempio della Consolazione) o istanze che richiedono autorizzazioni discrezionali di natura sociale o assistenziale, poiché in questi casi l'interesse pubblico prevale sulla semplificazione automatica.
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Ambiti di possibile applicazione: Il silenzio-assenso può trovare spazio in procedimenti puramente di natura amministrativa o documentale, qualora il regolamento interno dell'Ente lo preveda espressamente. Ad esempio:
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Istanze di nulla osta per attività minori: Ove non vi siano vincoli di legge o interessi di terzi, il silenzio degli Uffici Amministrativi, decorso il termine previsto, potrebbe essere inteso come assenso, previa specifica previsione nei regolamenti interni dell'Ente.
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Sintesi operativa per l'interessato
Data la struttura dell'ETAB da te descritta, ecco come procedere per far valere queste semplificazioni:
| Istituto | Applicabilità | Modalità |
|---|---|---|
| Autocertificazione | Ampia | Utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva allegandolo alla PEC (consolazione@pec.it) o alla PEO (consolazione@etabtodi.it). |
| Silenzio-Assenso | Molto Limitata | Verificare sempre preventivamente con l'ufficio (tel. 075 8942216) se il procedimento specifico ammette il silenzio-assenso. Non darlo mai per scontato. |
Consiglio per la gestione del procedimento: Considerando che il Responsabile del Procedimento è l'addetto al protocollo (o il Segretario in sua assenza), ogni istanza che intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive o che miri a una rapida conclusione deve essere inoltrata ufficialmente tramite i canali sopra indicati. Se il procedimento è complesso o ricade nel "patrimonio monumentale", il silenzio della pubblica amministrazione non produce effetti semplificativi, ma è solo sintomo di un ritardo: in quel caso, il diritto del cittadino rimane quello di sollecitare formalmente o chiedere l'accesso agli atti (art. 22 L. 241/90) per comprendere lo stato dell'istruttoria.